1. Ai fini dell'attuazione dei progetti scientifici speciali è istituito, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo di sostegno, al cui contributo accedono i progetti selezionati dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
2. Al finanziamento del fondo di sostegno si provvede a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 11.